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Ordinanza — n. 40610/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against appellate court's denial of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40610/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide specific legal and factual arguments against the appellate court's decision. The appellant merely repeated generic assertions regarding the absence of mitigating circumstances without critiquing the court's reasoning on the gravity of the facts. Consequently, the court ruled that the appeal ignored the specific arguments used by the lower court to reject the request.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must contain specific, reasoned criticism of the contested decision; generic repetitions of arguments already evaluated and rejected render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation mitigating circumstances corruption charge procedural requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARELLA PAOLO nato a AVOLA il 12/09/1964 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Catania ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui Zagarella Paolo è stato condannato per il reato di corruzione propria.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato articolando un unico motivo con cui deducono vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 3. Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte di appello ha valorizzato, al fine di negare le circostanze attenuanti generiche, la assoluta gravita dei fatti, nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 24 giu