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Ordinanza — n. 40609/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40609/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40609/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPODI ANTONIA GIUSEPPINA nato a REGGIO CALABRIA il 24/04/1948 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; . FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Tripodi Antonia Giuseppina è stato condannata per il reato di peculato per essersi appropriata, in qualità di legale rappresentante della società Piramide Games srl ed in virtù del contratto con la concessionaria dell'AAMS G. Matica srl, e perciò quale esercente un pubblico servizio, della somma di 206.000 euro per il mancato pagamento del Prelievo Unico Erariale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40609/2021 — snpen · Corte di Cassazione: FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Tripodi Antonia Giuseppina è stato condannata per il reato di peculato per essersi appropriata, in qualità di legale rappresentante della società Piramide Games srl ed in virtù del contratto con la concessionaria dell'AAMS G. Matica srl, e perciò quale esercente un pubblico servizio, della somma di 206.000 euro per il mancato pagamento del Prelievo Unico Erariale.

Parole chiave

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prestazione valutabile in denaro sanzioni pecuniarie giochi d'azzardo con poste di denaro confisca dei proventi di reato fine di indebito profitto reato economico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPODI ANTONIA GIUSEPPINA nato a REGGIO CALABRIA il 24/04/1948 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; . FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Tripodi Antonia Giuseppina è stato condannata per il reato di peculato per essersi appropriata, in qualità di legale rappresentante della società Piramide Games srl ed in virtù del contratto con la concessionaria dell'AAMS G. Matica srl, e perciò quale esercente un pubblico servizio, della somma di 206.000 euro per il mancato pagamento del Prelievo Unico Erariale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; nei riguardi dell'imputata non sarebbe sussistente la qualifica soggettiva e neppure la condotta penalmente rilevante di appropriazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (Sez. U., n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573 in cui in motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 giugno