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Ordinanza — n. 40607/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40607/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40607/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP OUSMANE nato il 24/05/1971 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Catania, decidendo in sede di giudizio di rinvio, ha riformato la sentenza con cui Diop Ousmane era stato condannato per il reato di ricettazione, riconducendo i fatti alla fattispecie di cui al comma 2 della norma citata, ed ha rideterminato di conseguenza la pena 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo lamenta l'eccessività della pena inflitta. 2.2. Con il secondo si deduce violazione di legge quanto alla quantificazione della pena inflitta a titolo di aumento per continuazione. 3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. A fronte di una motivazione adeguata con cui la Corte, facendo riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente ed all'offensività della condotta, ha rideterminato la pena, nulla di specifico è stato dedotto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 24 giugno 2021. Il Consigli e estensore \ 15 — u ',---) `-, --., ---7- , -----7—T7

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40607/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo lamenta l'eccessività della pena inflitta. 2.2. Con il secondo si deduce violazione di legge quanto alla quantificazione della pena inflitta a titolo di aumento per continuazione. 3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. A fronte di una motivazione adeguata con cui la Corte, facendo riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente ed all'offensività della condotta, ha rideterminato la pena, nulla di specifico è stato dedotto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 24 giugno 2021. Il Consigli e estensore \ 15 — u ',---) `-, --., ---7- , -----7—T7

Parole chiave

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revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio pena sproporzionata errore nella commisurazione della pena multe disciplinari
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