Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and insufficient motivation review by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to grant a suspended sentence under Article 164 of the Penal Code, claiming a violation of law and defective reasoning. The court rejected this, noting the appellant merely repeated arguments already analyzed by the appellate judges, rendering the appellate decision's motivation exhaustive and immune from the proposed criticisms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to present new grounds or specific arguments distinct from those already examined by the appellate court, and if the appellate judgment's reasoning is found exhaustive and free from the alleged defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOVERDE GUACHIZAGA RODOLFO ROBERTO nato il 02/04/1993 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Campoverde Guachizaga Rodolfo Roberto è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 340- 588 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena che, si assume, avrebbe dovuto essere disposta ai sensi dell'art. 164 cod. pen., sussistendone le condizioni.
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di ampiamente spiegato le ragioni per cui l'invocato beneficio non è concedibile (pag. 6 motivazione sentenza). Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello ed adeguatamente considerate. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro a, il 24 giugno 2020. Il Consiglier stensore Il Presidente psi p. s