Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide specific legal grounds and factual elements against the appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Nicosia Rosario inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of generic mitigating circumstances but merely reiterated his appeal arguments without new specific legal grounds or factual elements. The court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement of contrasting the contested decision with specific reasons of law and fact, as mandated by the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: A cassation appeal must specifically indicate the legal grounds and factual elements supporting the dissent; mere repetition of appeal arguments without specific contrast constitutes inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ROSARIO nato a CATANIA il 14/11/1945 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO,' Motivi della decisione 1. Nicosia Rosario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 28 giugno 2016 in ordine al reato di cui agli artt.110, 56, 624 e 625 n.2 cod. pen. commesso in Trecastagni 10 febbraio 2014 con recidiva specifica. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica alle censure inerenti al trattamento sanzionatorio, il presente ricorso si limita a reiterare il motivo di appello. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. E' appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101;
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva. La Corte di Appello ha, peraltro, esplicitato le ragioni per le quali non ritenesse di effettuare un diverso giudizio di bilanciamento, segnatamente l'intensità del dolo e i numerosi e recenti precedenti specifici.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il Con$igl)ere ensore Il Pres ente E i o Francesco aria C" _