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Ordinanza — n. 40509/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40509/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40509/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APUZZO GIOACCHINO OMAR nato a LECCO il 10/08/1976 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA0,_ C Motivi della decisione 1. D'Apuzzo Gioacchino Omar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lecco il 18 ottobre 2019 in ordine al reato di cui all'art.189, commmi 1, 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Calolziocorte il 5 maggio 2014. L'esponente lamenta vizio della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40509/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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difesa penale valutazione delle prove oltraggio alla corte crimine di aggressione atti impugnabili tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Ordinanza — n. 16740/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specific criticism of lower court's reasoning.
Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific sentencing motivation requirements not met. The court ruled that detailed reasoning is only mandatory when the sentence is near the maximum or above average, and since the imposed penalty was close to the statutory minimum, the lower court's brief justification was sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that judges have discretion to impose median or minimum sentences without extensive elaboration, provided the reasoning is not rudimentary. This case clarifies the threshold for requiring detailed sentencing arguments under Italian criminal procedure law. The ruling emphasizes that procedural requirements for motivation are tied to the severity of the penalty relative to the statutory range. Appellants must demonstrate that the sentence was excessive or near the maximum to trigger the need for exhaustive justification. The court's stance protects judicial efficiency while ensuring fairness in cases involving significant penalties. This precedent guides future appeals regarding the adequacy of sentencing explanations in criminal judgments. Lawyers must now carefully assess the penalty level before challenging the lack of detailed motivation in their appeals.
Ordinanza — n. 32152/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual grounds under Art. 581 c.p.p.
Ordinanza — n. 22800/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence for waived acquittal grounds.
Sentenza — n. 6840/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise nullity arguments at second instance.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APUZZO GIOACCHINO OMAR nato a LECCO il 10/08/1976 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA0,_ C Motivi della decisione 1. D'Apuzzo Gioacchino Omar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lecco il 18 ottobre 2019 in ordine al reato di cui all'art.189, commmi 1, 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Calolziocorte il 5 maggio 2014. L'esponente lamenta vizio della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le attenuanti generiche condividendo gli argomenti espressi dal giudice di primo grado circa l'assenza di condotte positivamente valutabili a suo favore; si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201).

Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601;

Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il Consiliere stensore Il Presidente