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Ordinanza — n. 40506/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40506/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40506/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC RASIME nato il 02/09/1995 HALILOVIC BRIGIDA nato a ROMA il 08/09/1997 avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di TORINOti-erte-er~iss-al4e-pa.pt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Ahmetovic Rasime e Halilovic Brigida hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei loro confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn.2 e 5 cod. pen. commesso in Torino il 3 febbraio 2021 con recidiva specifica per Ahmetovic Rasinne.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40506/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ahmetovic Rasime e Halilovic Brigida hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei loro confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn.2 e 5 cod. pen. commesso in Torino il 3 febbraio 2021 con recidiva specifica per Ahmetovic Rasinne.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione censura dell'apprezzamento delle prove prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria attenuazione della pena prova facilitata mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Ahmetovic Rasime e Halilovic Brigida hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei loro confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC RASIME nato il 02/09/1995 HALILOVIC BRIGIDA nato a ROMA il 08/09/1997 avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di TORINOti-erte-er~iss-al4e-pa.pt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Ahmetovic Rasime e Halilovic Brigida hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei loro confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn.2 e 5 cod. pen. commesso in Torino il 3 febbraio 2021 con recidiva specifica per Ahmetovic Rasinne.

L'esponente difensore lamenta , con riferimento a Ahmetovic, la necessità di valutare la prova della responsabilità dell'imputato per il reato contestato e, in riferimento all'aggravante dell'art.625 n.5 cod. pen., la necessità di accertare la responsabilità di tutti i coimputati; con riferimento a Halilovic Brigida, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione sul punto.

2. I ricorsi sono inammissibili. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati e non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Valgono in tal caso i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto, pacificamente non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il Co siIierstensore Il Presi ente la rao Francesco .ri, Ciampi rt,‘: i—