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Ordinanza — n. 40500/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40500/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40500/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI KEBIR nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 10/08/1976 avverso la sentenza del 24/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOelettreeffrv3s.e-al4P—p4344; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Ferrari Kebir ha proposto ricorso per cassazione avverso, la sentenza del Tribunale di Bolzano indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui agli artt.624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Silandro in data 8 giugno 2018 (capo a) e del delitto dì cui all'art.493 ter cod. pen. commesso in Silandro, Terlano e Bolzano in data 8 giugno 2018 (capo b). L'esponente lamenta l'omessa motivazione sull'entità della pena applicata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40500/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore !a I. 23 giugno 2017, n.103 il cui art.1, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Parole chiave

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risoluzione del conflitto di competenza incidente ciclistico riduzione della multa principio di celerità foro d'esecuzione declinatoria di competenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI KEBIR nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 10/08/1976 avverso la sentenza del 24/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOelettreeffrv3s.e-al4P—p4344; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Ferrari Kebir ha proposto ricorso per cassazione avverso, la sentenza del Tribunale di Bolzano indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui agli artt.624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Silandro in data 8 giugno 2018 (capo a) e del delitto dì cui all'art.493 ter cod. pen. commesso in Silandro, Terlano e Bolzano in data 8 giugno 2018 (capo b). L'esponente lamenta l'omessa motivazione sull'entità della pena applicata.

2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore !a I. 23 giugno 2017, n.103 il cui art.1, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazìone della causa dì inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il C iglie est nsore Il Presidente