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Ordinanza — n. 40499/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40499/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40499/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE MARIANO nato a NAPOLI il 01/12/1983 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Conte Mariano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia il 10 ottobre 2019 in ordine al reato di cui agli artt.61 n.7, 99, comma 3, 110, 624 bis. commi 2 e 3, cod. pen. commesso in Ospedaletti 26 maggio 2017. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

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Ordinanza — n. 40499/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva. La Corte di Appello ha, peraltro, esplicitato le ragioni per le quali non ritenesse di effettuare un diverso giudizio di bilanciamento, segnatamente il rilievo che l'imputato non ha denunciato il complice né restituito la preziosa refurtiva e che le aggravanti fossero indice di un modus operandi spregiudicato.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie contenzioso contrattuale mancata contestazione dei fatti piano dei conti correzione di errore materiale inchiesta per falsità atti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE MARIANO nato a NAPOLI il 01/12/1983 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Conte Mariano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia il 10 ottobre 2019 in ordine al reato di cui agli artt.61 n.7, 99, comma 3, 110, 624 bis. commi 2 e 3, cod. pen. commesso in Ospedaletti 26 maggio 2017. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è inammissibile. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica alle censure inerenti al trattamento sanzionatorio, il presente ricorso si limita a reiterare il motivo di appello. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. E appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101;

Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva. La Corte di Appello ha, peraltro, esplicitato le ragioni per le quali non ritenesse di effettuare un diverso giudizio di bilanciamento, segnatamente il rilievo che l'imputato non ha denunciato il complice né restituito la preziosa refurtiva e che le aggravanti fossero indice di un modus operandi spregiudicato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 igliere estensore Il Presidente ugenia errao sco ria Ciampi \ —