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Ordinanza — n. 40497/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding excessive sentence and denial of mitigating circumstance under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40497/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding the denial of a mitigating circumstance and the excessive nature of the sentence. The Court of Appeal had already provided sufficient reasoning for its decision, adhering to established case law on the burden of motivation when sentencing. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.2 and n.4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Appeal's refusal to recognize a mitigating circumstance is valid if adequately motivated, and detailed reasoning is not required when the sentence is near the minimum or average statutory limit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mitigating circumstance denial penal code sentencing burden of motivation excessive sentence claim testimone a carico deposizione inattendibile sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.2 cod. pen.
Art. 62 n.4 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, Biscotti
Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
275485), richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca
24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv.
Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi
27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv.
Sez. 4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali
Sez.2, n.28852 dei 8/05/2013, Taurasí
Sez.2, n.28852 dei 8/05/2013, Taurasí, Rv.25646401; Sez.
Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez.2, n.28852 dei 8/05/2013, Taurasí, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISPO GIANLUCA nato a PENNE il 12/02/1976 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;, Motivi della decisione 1. Vispo Gianluca ha proposto ricorso per cassazionè avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminazione della pena, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna il 22 gennaio 2020 ìn ordine al reato di cui agli artt.81, comma 2, 56, 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Bologna il 7 gennaio 2020, con la recidiva. L'esponente lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.2 cod. pen. ed all'eccessività della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. (Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, dep. 2019, Biscotti, Rv. 275485), richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201).

Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601;

Sez.2, n.28852 dei 8/05/2013, Taurasí, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il Cnsiliereestensore Il Presíd te rrao Fran