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Ordinanza — n. 40494/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40494/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40494/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZI ASSAGHIR MOHAMED nato il 07/01/1997 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA Motivi della decisione 1. Azzi Assaghir Mohamed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara il 15 maggio 2019 in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 n.7 cod. pen. commesso in Pescara il 16 novembre 2016. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al fatto che dal filmato che riprende il delitto non fosse certa l'identità del responsabile, al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. nonostante la persona offesa avesse lasciato la bicicletta aperta, incustodita e con la borsa nel cestino, alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40494/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Parole chiave

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asserzione difendibile azione intesa alla dichiarazione di responsabilità domanda d'asilo di cittadino nigeriano atti impugnabili revisione in materia d'asilo allegazioni d'asilo contraddittorie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZI ASSAGHIR MOHAMED nato il 07/01/1997 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA Motivi della decisione 1. Azzi Assaghir Mohamed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara il 15 maggio 2019 in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 n.7 cod. pen. commesso in Pescara il 16 novembre 2016. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al fatto che dal filmato che riprende il delitto non fosse certa l'identità del responsabile, al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. nonostante la persona offesa avesse lasciato la bicicletta aperta, incustodita e con la borsa nel cestino, alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale a pag.3 in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di esse. In particolare, risulta dirimente la circostanza indicata nella sentenza secondo la quale tra le prove a carico vi è la testimonianza di Sedita Stephane, la sussumibilità del fatto nell'ipotesi aggravata, così ostativa all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., in linea con la giurisprudenza di legittimità quando il bene è per necessità esposto alla pubblica fede; con tali rilievi il ricorrente ha omesso di confrontarsi.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Nella sentenza impugnata è stata, poi, congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzí, Rv. 26533201).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i! 29 settembr