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Ordinanza — n. 40493/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual re-evaluation by the applicant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40493/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuga Tommaso inadmissible, confirming the lower court's conviction for crimes under Articles 56, 624, 625, and 7 of the Criminal Code. The applicant argued for a different factual assessment and alleged errors in legal application, but the court held that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate facts reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it merely proposed an alternative factual evaluation without addressing specific logical flaws in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, limiting its review to the legality of the motivation and excluding mere alternative assessments of the evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited appellate court power limits criminal procedure law altruità del bene lacune probatorie allegazioni fattuali non credibili grado della prova

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Law 20 February 2006 n. 46

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGA TOMMASO nato a MODICA il 17/05/1971 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Giuga Tommaso ha proposto rrcorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 5 luglio 2016 in ordine al reato di cui agli artt.56,624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Firenze il 3 marzo 2015. L'esponente lamenta erronea applicazione di legge penale, travisamento dei fatti e difetto di motivazione in ordine all'altruità della cosa.

2. Il ricorso è inammissibile. Occorre ricordare che non è nei poteri della Corte di Cassazione una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale, con motivazione peraltro del tutto immune da manifesta illogicità e coerente con la giurisprudenza di legittimità in punto di accertamento dell'altruità del bene.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il 'CiDn e estensore Il Presk e Serrao Francesco _ 0EpOSi 3 ik !