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Ordinanza — n. 40486/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40486/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40486/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALLETTO ANGELO nato a GELA il 16/05/1978 DI PINTO TERESA nato a CIRIE il 05/10/1985 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Alletto Angelo e Di Pinto Teresa hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Ivrea il 4 ottobre 2019 in relazione al reato di cui agli artt.110,624, 625 nn.2 e 5 e 112 n.4 cod. pen. commesso in Strambino il 13 giugno 2018 per Alletto e al reato di cui allì'art.2 legge n.895/1967 commesso in Front Canavese il 22 gennaio 2019 per Di Pinto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Teresa Di Pinto è, ugualmente, inammissibile. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 25458401), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni di persecuzione contraddittorie allegazione motivata asserzione difendibile decisione incidentale impugnabile
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Testo completo

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALLETTO ANGELO nato a GELA il 16/05/1978 DI PINTO TERESA nato a CIRIE il 05/10/1985 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Alletto Angelo e Di Pinto Teresa hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Ivrea il 4 ottobre 2019 in relazione al reato di cui agli artt.110,624, 625 nn.2 e 5 e 112 n.4 cod. pen. commesso in Strambino il 13 giugno 2018 per Alletto e al reato di cui allì'art.2 legge n.895/1967 commesso in Front Canavese il 22 gennaio 2019 per Di Pinto.

Angelo Alletto deduce, con un primo motivo, violazione dell'art.597 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata rideterrninazione della pena con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.2 cod. pen.; con un secondo motivo violazione dell'art.133 cod. pen. e vizio di motivazione per eccessività della pena e mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti. Teresa Di Pinto deduce erronea qualificazione del fatto, che si sarebbe dovuto qualificare ai sensi dell'art.697 cod. pen., con conseguente ammissione dell'imputata all'oblazione, non potendosi qualificare la bomboletta spray CS quale arma da fuoco.

2. I ricorsi sono inammissibili. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad analoghe deduzioni difensive, i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di esse.

3. In particolare, il primo motivo del ricorso di Angelo Alletto è manifestamente infondato, trascurando la piena conformità della pronuncia al principio interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013 Papola, Rv. 255660; Sez. 4 n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712). Il secondo motivo di ricorso sembra ignorare la motivazione fornita a pag.11 della sentenza. E' appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette anche la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301).

4. Il ricorso di Teresa Di Pinto è, ugualmente, inammissibile. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 25458401), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; confronto qui mancante, considerato che i giudici di merito hanno esattamente replicato ad analoghe deduzioni difensive specificando che la sostanza aggressiva contenuta nella bomboletta spray detenuta dall'imputata valeva ad includerla fra le armi comuni da sparo.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 II Con iglie-`è estensore Il Pr id