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Ordinanza — n. 40480/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40480/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40480/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO VIRGINIA nato a CASERTA il 29/07/1972 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per il delitto di furto aggravato in abitazione. Avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti e col secondo motivo la mancata esclusione della recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40480/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti e col secondo motivo la mancata esclusione della recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale attenuazione della pena precedenti penali gravi criminalità persistente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO VIRGINIA nato a CASERTA il 29/07/1972 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per il delitto di furto aggravato in abitazione. Avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti e col secondo motivo la mancata esclusione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, ha fatto corretto e logico riferimento alle precedenti condanne per reati della stessa specie. Quanto alla ritenuta recidiva, si osserva che correttamente sono state valorizzate le cinque precedenti condanne per il delitto di furto allo scopo di ritenere l'ulteriore condanna all'esito del presente giudizio significativa di una più accentuata pericolosità e di una più spiccata tendenza delinquenziale.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr St o Palla D