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Ordinanza — n. 40478/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40478/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40478/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC PATRIK nato a VENARIA REALE il 21/02/1999 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per delitti di tentato furto. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale e la carenza di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40478/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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licenziamento per furto infrazione privilegiata abbandono del procedimento per truffa attenuazione della pena assenza di persecuzione tentato furto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC PATRIK nato a VENARIA REALE il 21/02/1999 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per delitti di tentato furto. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale e la carenza di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto della presenza di elementi di giustificazione circa la negatoria delle attenuanti generiche e delle diminuzioni di pena, individuati nei precedenti penali gravanti sull'imputato e nella non modesta gravità dei fatti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio D.EPOSITA IA " 04 h