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Ordinanza — n. 40476/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40476/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40476/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENARDO LORENZO NELLO nato a NOVARA il 02/09/1965 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'ad 494 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione del'art 131 bis cp.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40476/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione del'art 131 bis cp.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riscossione di pene pecuniarie sospensione di pena punibilità risarcimento per atto illecito risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENARDO LORENZO NELLO nato a NOVARA il 02/09/1965 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'ad 494 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione del'art 131 bis cp.

Il ricorso è inammissibile poiché non ha relazione alcuna con la sentenza impugnata, che ha dato atto che le circostanze di cui all'ad 62 bis cp, oggetto di motivo di appello, erano già state riconosciute nel giudizio di primo grado. Il secondo motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non tiene conto della motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp, riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato la presenza di un precedente penale specifico e la gravità della condotta ritenendone la significatività in relazione alla soluzione negativa adottata.

In tal senso si è affermato che la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, risulta corretta nell'ipotesi in cui ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole, poiché la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa in tal caso.(Sez. 6 - , Sentenza n. 605 del 03/12/2019 Ud. (dep. 10/01/2020 ) Rv. 278095 - 01 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma che, in ragione della causa del ricorso, si stima equo definire in euro quattromila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro quattromila in favore della cassa ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Greg