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Ordinanza — n. 40473/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds and violation of law regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40473/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defense for Shaad cited a logical flaw in the reasoning, while Abdelhamid alleged a violation of Article 110 of the Penal Code. The court rejected these claims because the appeals lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and sought a prohibited re-evaluation of factual evidence.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 110 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must specify the exact grounds and elements of the decision under review; mere assertions of principle or requests for a new factual assessment are inadmissible as they exceed the court of legality's powers.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 581 c.p.p. factual re-evaluation Court of Cassation Article 110 Penal Code court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 110 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABDELHAMID ABDELRAZEK MOUSTAFA ABDELRAZEK nato il 12/02/1998 SHAAD SAID nato il 01/06/1995 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati, riqualificando il reato di tentato omicidio addebitato a Shaad in lesioni gravi, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite i difensori. La difesa Shaad lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione.; la difesa di Abdelahamid si duole della violazione di legge in relazione all'art 110 cp. I ricorsi sono inammissibili. Il motivo nell'interesse di Shaad manca del requisito della specificità. Tra ì requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla sentenza impugnata. Le censure formulate nell'interesse del secondo imputato aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazìone dì una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile diversa ricostruzione dei risultati di prova, come si ricava agevolmente dall'atto di ricorso quanto al tema della valutazione dellea partecipazione dell'imputato all'azione criminosa. La Corte territoriale ha plausibilmente e correttamente giustificato la propria decisione anche riguardo alla partecipazione del giudicabile al delitto di lesioni di cui al capo c). I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il P