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Ordinanza — n. 40471/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specific factual grounds under Article 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40471/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant complained about the sentencing without identifying the specific elements of the lower court's reasoning that were allegedly erroneous. The court ruled that mere general assertions without pointing to the factual basis of the criticism prevent the appellate judge from exercising its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the exact elements of the contested decision and the factual grounds supporting the criticism; generic complaints lacking specific reference to the reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement Article 581 c.p.p. factual grounds general assertions supervisory function sentencing review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA FIORELLO nato a TARANTO il 18/02/1980 i=e( v. avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO L. b nS' - Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce(fi—a confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per delitti di furto e ricettazione. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale e la carenza di motivazione riguardo alla determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto della presenza di elementi di giustificazione circa la negatoria delle attenuanti generiche e delle diminuzioni di pena, individuati nei precedenti penali e nella non modesta gravità dei fatti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo d