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Ordinanza — n. 40468/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40468/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40468/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC BEBA nato il 13/03/1973 AHMETOVIC MANUELA nato a FAENZA il 21/08/1996 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna degli imputati alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40468/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili in quanto generici. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie l'atto di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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divieto di molestie furto aggravato in banda crimine divieto della tortura licenziamento per furto rapina qualificata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC BEBA nato il 13/03/1973 AHMETOVIC MANUELA nato a FAENZA il 21/08/1996 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna degli imputati alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale.

I ricorsi sono inammissibili in quanto generici. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie l'atto di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le pseudoargomentazioni dei ricorrenti si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto delle condotte predatorie tenute dagli imputati. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità, stimasi equo determinare in quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Ed