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Ordinanza — n. 40466/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40466/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40466/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIBA ARION nato il 27/04/1990 DI PASQUALE NUNZIO nato a CATANIA il 24/10/1980 FISICHELLA MARIO nato a CATANIA il 30/08/1982 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati per il delitto di tentato furto i abitazione aggravato dalla violenza su cose. Avverso il provvedimento gli imputati Biba e Dipasquale hanno proposto ricorso tramite il comune difensore, lamentando l'Illogicità di motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento della desistenza ex art 56/3 cp.

Regesto Legislator

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art. 613, comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40466/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al ricorso di Fisichella, esso è inammissibile essendo stato sottoscritto dall'imputato. In proposito occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017 - come nel caso in esame - data di entrata in vigore della novella (Sez.

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio desistenza rinuncia all'espropriazione soppressione dell'aiuto sociale chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIBA ARION nato il 27/04/1990 DI PASQUALE NUNZIO nato a CATANIA il 24/10/1980 FISICHELLA MARIO nato a CATANIA il 30/08/1982 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati per il delitto di tentato furto i abitazione aggravato dalla violenza su cose. Avverso il provvedimento gli imputati Biba e Dipasquale hanno proposto ricorso tramite il comune difensore, lamentando l'Illogicità di motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento della desistenza ex art 56/3 cp.

Fisichella ha presentato ricorso personalmente I ricorsi sono inammissibili. Il motivo comune formulato nell'interesse di Biba e Dipasquale è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).Nel caso di specie la difesa mostra di non aver tenuto in conto la giustificazione resa sul punto dai Giudici territoriali, che hanno plausibilmente ritenuto che la condotta degli imputati fosse giunta ad uno stadio di tentativo compiuto, essendo essi entrati nell'appartamento, avendolo messo a soqquadro senza asportare oggetti o perché accortisi di essere stati scoperti, come in realtà avvenuto, o per il mancato reperimento di oggetti di valore e facilmente asportabili.

Quanto al ricorso di Fisichella, esso è inammissibile essendo stato sottoscritto dall'imputato. In proposito occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017 - come nel caso in esame - data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti Biba e Dipasquale condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Il ricorrente Fisichella va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti tutti al pagamento delle spese processuali, ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende quanto a Biba Arion e Dièasquale Nunzio; in euro quattromila in favore della cassa delle ammende quanto a Fisichella Mario.

Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Ed