Ordinanza — n. 40465/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMPOLA ANTONINO nato a MARSALA il 05/02/1983 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art 625 n 2 cp.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40465/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMPOLA ANTONINO nato a MARSALA il 05/02/1983 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art 625 n 2 cp.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che ha individuato la sussistenza dell'aggravante nella manomissione diretta sulla rete di distribuzione di energia, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di appiglio concreto alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduar