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Sentenza — n. 40457/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40457/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40457/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STORAI ANGELICA nato a VERNIO il 11/10/1968 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputata di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 220 LF per la mancata ottemperanza all'ordine di depositare le scritture contabili. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata tramite il difensore articolando quattro motivi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40457/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, essendo la giudicabile non più in possesso delle scritture contabili ed avendo il ragioniere incaricato di curare la contabilità della società depositato alla curatrice la documentazione da lui custodita;con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art 220 LF;con il terzo motivo ci si duole della mancata l'applicazione dell'art. 131-bis c.p; con il quarto motivo lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze ex art 62 bis cp.

Parole chiave

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omissione della contabilità documenti mancanti attestato di carenza beni fatture impagate omissione del ministero pubblico omissione di soccorso
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STORAI ANGELICA nato a VERNIO il 11/10/1968 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputata di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 220 LF per la mancata ottemperanza all'ordine di depositare le scritture contabili. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata tramite il difensore articolando quattro motivi.

Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, essendo la giudicabile non più in possesso delle scritture contabili ed avendo il ragioniere incaricato di curare la contabilità della società depositato alla curatrice la documentazione da lui custodita;con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art 220 LF;con il terzo motivo ci si duole della mancata l'applicazione dell'art. 131-bis c.p; con il quarto motivo lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze ex art 62 bis cp.

Il primo motivo di ricorso non appare manifestamente infondato, poiché dalla sentenza impugnata si ricava - come dedotto in ricorso - che la persona incaricata a tenere la contabilità della società aveva depositato le scritture contabili alla curatrice del fallimento; pertanto il Collegio può rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine al Maggio 2021 ( sentenza dichiarativa di fallimento emessa in data 18.11.2013 ).Gli altri motivi sono assorbiti. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 13.09.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr. Set_rfT» •••-."-"•: 1!•!