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Ordinanza — n. 40456/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40456/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40456/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUHAREM MUSTAFA nato a PISTOIA il 13/08/1984 HASANI GAFUR nato il 26/08/1972 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 110,624 bis cp. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40456/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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remissione della pena attenuazione libera della pena pena pecuniaria non riscuotibile adeguamento della pena alleggerimento della pena misura sostitutiva della detenzione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUHAREM MUSTAFA nato a PISTOIA il 13/08/1984 HASANI GAFUR nato il 26/08/1972 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 110,624 bis cp. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I ricorsi sono inammissibili poiché non hanno relazione alcuna con la sentenza impugnata, che ha dato atto che le circostanze di cui all'ad 62 bis cp, oggetto di motivo di appello, erano già state riconosciute nel giudizio di primo grado. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma che, in ragione della causa del ricorso, si stima equo definire in euro quattromila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro quattromila in favore della cassa ammende.

Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. Stetainyv„Ms, C e) L1 ,--\ 7,7-- :—i--,-,,