Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40454/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal sentence for lack of factual re-evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's partial reform of the criminal sentence. The appellant argued for a re-evaluation of facts regarding his role as a de facto administrator and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that appellate judges cannot re-read factual evidence, which remains the exclusive domain of the trial judge, and that the denial of mitigation was logically sound based on the severity of the acts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court of appeal lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial judge, reserving such assessment exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate review limits factual re-evaluation de facto administrator general mitigation cassation inadmissibility gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCINI ROBERTO nato a FIRENZE il 01/03/1967 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr SteMT Palla i ATA ' O' 2021 n ESPEgTO Vie ti&I IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art.216 LF rideterminando le pene accessorie.

Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità e mancanza della motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto ed anche con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei risultati di prova, come dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema della gestione di fatto da parte dell'imputato mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Resta, quindi , esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito - come proposto nell'impugnazione in esame - attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Quanto al secondo motivo va ribadito che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stata correttamente giustificata tramite le considerazioni di cui alla pagine cinque della sentenza, avendo fatto riferimento alla notvole gravità dei fatti ed al rilevante valore delle distrazioni/dissipazioni, con motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamen