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Ordinanza — n. 40453/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40453/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40453/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTAUDI ANTONIO nato a MESSINA il 02/12/1978 avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all' art.582 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando, con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale.

Regesto Legislator

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art. 613, comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40453/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando, con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative oltraggio alla corte ammende per infrazione procedurale ricorso per inadempienza allegazioni insufficientemente motivate lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTAUDI ANTONIO nato a MESSINA il 02/12/1978 avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all' art.582 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando, con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale.

Il ricorso è inammissibile. Occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è rappresentato dalla sentenza del 16 Luglio 2020. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 13.09.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de