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Ordinanza — n. 40451/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40451/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40451/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA SALVATORE nato a CASERTA il 26/12/1984 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia riqualificando il fatto ai sensi dell'art 336 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40451/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato sanzioni penali violenza o minaccia contro le autorità sanzione sproporzionata sanzione internazionale ricusazione del pubblico ministero
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA SALVATORE nato a CASERTA il 26/12/1984 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia riqualificando il fatto ai sensi dell'art 336 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non tiene conto della motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato, per negarla, la gravità della condotta in relazione alle espressioni minatorie usate ( minaccia di morte) ed alla qualità della persona offesa, essendo questi pubblico ufficiale responsabile di una gara di appalto. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stlay P -7