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Ordinanza — n. 40446/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40446/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40446/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961 avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 216 LF rideterminando le pene accessorie. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità e mancanza della motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto ed anche con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40446/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità e mancanza della motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto ed anche con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta riesame dell'entità pena abbandono del procedimento per truffa falsificazione di monete amministrazione infedele qualificata censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961 avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 216 LF rideterminando le pene accessorie. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità e mancanza della motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto ed anche con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei risultati di prova, come dedotto nell'atto di ricorso quanto al tema della gestione di fatto da parte dell'imputato mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Resta, quindi , esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito - come proposto nell'impugnazione in esame - attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Quanto al secondo motivo va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

La Corte, infatti, ha evidenziato che la pena non era oltremodo riducibile essendo staat inflitta nel minimo edittale. Va, infine, sottolineato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 1 ó Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gr