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Ordinanza — n. 40444/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against settlement sentence for citing irrelevant procedural law instead of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40444/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for a ground not permitted by law. The appellant challenged a settlement sentence under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing the judge ignored potential acquittal causes. The court ruled that appeals against settlement sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general procedural complaints.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.; Appeals against settlement sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general procedural violations.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible appeal statutory grounds limitation procedural law error Cassazione Roma motivi di cassazione ricorso per cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n.
Art. 444 c.p.p.
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 444 c.p
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUJANOVIC TONI nato a ROMA il 10/10/1986 avverso la sentenza del 14/11/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico del Tribunale di Roma ha applicato, ex art.444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato Mujanovic Toni per il reato di cui alli art 495 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo la violazione dell'art 129 cpp poiché il Giudice, con valutazione incongrua degli atti processuali, non avrebbe preso in considerazione eventuali cause di proscioglimento .

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta del tutto genericamente la violazione dellart 129cpp ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 13.09.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr