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Ordinanza — n. 40433/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40433/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40433/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHADI AZIZ nato il 12/12/1981 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di lesioni gravi. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale e la manifesta illogicità di motivazione riguardo all'affermazione di responsabilità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40433/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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grave caso di rigore inesigibile malgrado lesioni salute grave affezione alla salute diritti della vittima lesioni gravi trattamento crudele e degradante
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHADI AZIZ nato il 12/12/1981 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di lesioni gravi. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale e la manifesta illogicità di motivazione riguardo all'affermazione di responsabilità.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione dì individuare ì rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente sì risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive dì qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto del comportamento violento tenuto dall'imputa che ha cagionate lesioni gravi alla persona offesa.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in quattromila euróa favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr.Stiaf o Ra-1-1,3., --7--- - -,' ' o, l, o"