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Ordinanza — n. 40432/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40432/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40432/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLAS CHAMILCO JOSEPH PAUL nato il 31/01/1981 avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato Blas, assolvendolo dal reato di cui al capo a), confermando nel resto e rideterminando la pena. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della ritenuta recidiva, che non sarebbe stata contestata e del relativo aumento di pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40432/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della ritenuta recidiva, che non sarebbe stata contestata e del relativo aumento di pena.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio risarcimento per errore giudiziario riconsiderazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLAS CHAMILCO JOSEPH PAUL nato il 31/01/1981 avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato Blas, assolvendolo dal reato di cui al capo a), confermando nel resto e rideterminando la pena. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della ritenuta recidiva, che non sarebbe stata contestata e del relativo aumento di pena.

Il ricorso è inammissibile. La recidiva è stata contestata nel decreto di citazione a giudizio, a nulla valendo l'omessa menzione nell'intestazione della sentenza di primo grado e corretta appare la relativa giustificazione, riguardo alla quale si è fatto riferimento alle precedenti condanne subite dal ricorrente, considerando significativa dii una maggiore pericolosità sociale la realizzazione del delitto per di cui al presente giudizio. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma dì tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio .-7 L - t