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Ordinanza — n. 40430/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40430/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40430/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO FRANCO nato a ROMA il 17/11/1962 avverso la sentenza del 13/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per più imputazioni di falso, escludendo la recidiva, ritenendo assorbito il reato di cui al capo c) in quello di cui al capo e) e riducendo la pena. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore fiduciario, lamentando vizio di illogicità della motivazione riguardo all'affermazione di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze ex art 62 bis cp.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40430/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore fiduciario, lamentando vizio di illogicità della motivazione riguardo all'affermazione di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze ex art 62 bis cp.

Parole chiave

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ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali falsità ideologica in documenti esame di cassazione messa in circolazione di monete false censura dell'accertamento dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO FRANCO nato a ROMA il 17/11/1962 avverso la sentenza del 13/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per più imputazioni di falso, escludendo la recidiva, ritenendo assorbito il reato di cui al capo c) in quello di cui al capo e) e riducendo la pena. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore fiduciario, lamentando vizio di illogicità della motivazione riguardo all'affermazione di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze ex art 62 bis cp.

Il ricorso è inammissibile. Le censure di cui al primo motivo, formulate oltremodo genericamente, aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo i Giudici romani fatto riferimento ai precedenti penali ed alle gravi modalità dei fatti, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibilPil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio r-D 15 S 1 TATF\ Dr St et -9714.3