Ordinanza — n. 40425/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARAA MICHELE nato a PANTELLERIA il 21/08/1981 avverso la sentenza del 02/07/2019 del GIUDICE DI PACE di PANTELLERIAgo avviso alle pa-7-9 udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 2.7.2019 il giudice di pace di Pantelleria condannava Zaraa Michele alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40425/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza del giudice di pace, ha proposto appello l'imputato, poi convertito in ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Marianna Rizzo, del Foro di Marsala, che, tuttavia, non risulta iscritta nell'albo dei difensori abilitati a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione. Per tale ragione il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che, ai sensi del disposto dell'art. 613, co. 1, c.p.p., nel giudizio di cassazione "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARAA MICHELE nato a PANTELLERIA il 21/08/1981 avverso la sentenza del 02/07/2019 del GIUDICE DI PACE di PANTELLERIAgo avviso alle pa-7-9 udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 2.7.2019 il giudice di pace di Pantelleria condannava Zaraa Michele alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza del giudice di pace, ha proposto appello l'imputato, poi convertito in ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Marianna Rizzo, del Foro di Marsala, che, tuttavia, non risulta iscritta nell'albo dei difensori abilitati a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione. Per tale ragione il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che, ai sensi del disposto dell'art. 613, co. 1, c.p.p., nel giudizio di cassazione "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".
3. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021.