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Ordinanza — n. 40421/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; prosecutor failed to file within 15 days of communication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40421/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the public prosecutor's appeal inadmissible due to a procedural delay in filing. The lower court sentenced the defendant to two years for a crime where the statutory minimum was higher, and the prosecutor argued this was a legal violation. The court rejected the appeal because it was submitted on May 8, 2019, exceeding the fifteen-day deadline established by the law for such communications.

Regesto Legislator

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Art. 544, co. 1 c.p.p.; Art. 585, co. 1 lett. a) e co. 2 lett. d) c.p.p.; Art. 591, co. 1 lett. c) c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit for lodging the complaint.

Parole chiave

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procedural delay statutory time limit public prosecutor appeal inadmissible appeal continuation of crimes inchiesta per falsità atti documenti mancanti violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 544, co. 1 c.p.p.
Ed invero, come si evince dagli atti, la sentenza oggetto di ricorso è stata pronunciata, ai sensi dell'art. 544, co.
Art. 585, co. 1 lett. a) e co. 2 lett. d) c.p.p.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, co.
Art. 591, co. 1 lett. c) c.p.p.
Risulta, pertanto, integrata la causa generale di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, co.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: ECHENIM ONYEKA nato il 11/04/1984 avverso la sentenza del 04/04/2019 del TRIBUNALE di TREVISOgo avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Treviso ha applicato a Echenim Onyeka, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Venezia, lamentando violazione di legge, in quanto, da un lato, il giudice di merito, pur individuando nel reato di cui all'art. 497 bis, co. 2, c.p., il reato più grave, ha determinato la pena- base in anni 2 di reclusione, inferiore al minimo edittale previsto per tale fattispecie; dall'altro, ha operato la riduzione prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla pena determinata all'esito dell'aumento operato a titolo di continuazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, innanzitutto perché proposto tardivamente. Ed invero, come si evince dagli atti, la sentenza oggetto di ricorso è stata pronunciata, ai sensi dell'art. 544, co. 1, c.p.p., con motivazione contestuale in data 4.4.2019 e comunicata all'ufficio del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Venezia, a mezzo SICP, il 9.4.2019. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, co. 1, lett. a), e co. 2, lett. d), il termine per proporre impugnazione, pari a quindici giorni, decorrente dalla data della suddetta comunicazione, scadeva il 24.4.2019, laddove il ricorso del pubblico ministero risale all'8.5.2019 e risulta pervenuto, con missiva di trasmissione del 9.5.2019, presso la cancelleria di questa Corte in data 14.5.2019. Risulta, pertanto, integrata la causa generale di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale. Così deciso in Roma il 1