Ordinanza — n. 40407/2021 — snpen · Ordinanza — n. 40407/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARACHELLI VITTORIO nato a ISERNIA il 26/12/1973 SARACHELLI FRANCO nato a ISERNIA il 16/09/1977 MORELLO MARIANNA nato a ISERNIA il 03/04/1976 avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di C...
Massima giurisprudenziale / Regesto
Generato dall'IATesto integrale della sentenza · Ordinanza — n. 40407/2021 — snpen
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARACHELLI VITTORIO nato a ISERNIA il 26/12/1973 SARACHELLI FRANCO nato a ISERNIA il 16/09/1977 MORELLO MARIANNA nato a ISERNIA il 03/04/1976 avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Campobasso riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati la sentenza con cui il tribunale di Isernia, in data 5.10.2016, aveva condannato Sarachelli Vittorio, Sarachelli Franco e Morello Marianna, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 611, c.p. (così riqualificata l'originaria imputazione di tentata estorsione), 582, 585, c.p., loro in rubrica rispettivamente ascritti. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando vizio di motivazione, sotto il profilo di una inadeguata valutazione delle risultanze processuali, che, ove correttamente valutate dalla corte territoriale, avrebbero condotto all'assoluzione degli imputati ovvero ad affermare l'insussistenza del reato di lesioni personali volontarie e della fattispecie di cui all'art. 611, c.p. Con nota pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata il difensore di fiducia degli imputati, avv. Attilio Piermarino, deduce l'intervenuta estinzione dei reati di cui si discute per decorso del relativo termine di prescrizione alla data del 16.6.2021. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Invero i ricorrenti non tengono nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). L'originaria inammissibilità dei ricorsi, con la conseguente cristallizzazione della decisione resa dal giudice di secondo grado con sentenza del 24.1.2019, rende del tutto irrilevante l'intervenuta scadenza del termine di prescrizione, nella sua estensione massima, in data 16.6.2021, successiva alla pronuncia della sentenza di appello. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis