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Ordinanza — n. 40405/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40405/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40405/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha preso adeguatamente in considerazione la versione dei fatti alternativa all'assunto accusatorio, prospettata dalla difesa del Ricci; Il ricorso va dichiarato inammissibile. Invero il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). L'originaria inammissibilità del ricorso, con la conseguente cristallizzazione della decisione resa dal giudice di secondo grado, rende del tutto irrilevante l'intervenuta scadenza del termine di prescrizione, nella sua estensione massima, in data 24.9.2018, successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40405/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni risarcimento per atto illecito tentata truffa ricettazione recidiva nell'infrazione attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI UNGARESE DONATO nato a CEGLIE MESSAPICA il 13/10/1981 avverso la la sentenza del 14/09/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava in senso favorevole al reo limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 14.12.2017, aveva condannato Ricci Ungarese Donato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 624 bis, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:

1) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha preso adeguatamente in considerazione la versione dei fatti alternativa all'assunto accusatorio, prospettata dalla difesa del Ricci;

2) l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Invero il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). L'originaria inammissibilità del ricorso, con la conseguente cristallizzazione della decisione resa dal giudice di secondo grado, rende del tutto irrilevante l'intervenuta scadenza del termine di prescrizione, nella sua estensione massima, in data 24.9.2018, successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.20