Cassation appeal dismissed for generic grounds violating specific requirement to state legal and factual reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the absolute generality of the grounds presented by the appellant. The appellant challenged a partial reform of a conviction by arguing for the recognition of mitigating circumstances and a cause of non-punishment, but failed to specify the legal and factual elements supporting these claims. The court ruled that this violation of procedural rules regarding the formulation of appeals renders the entire remedy inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. d), c.p.p.; Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific enumeration of legal and factual reasons supporting the request, as required by the procedural code.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LISIO LAMBERTO nato a ROMA il 01/08/1946 avverso la sentenza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di Udine, in data 2.3.2016, aveva condannato Di Lisio Lamberto alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto in rubrica ascrittogli, limitandosi ad escludere la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per' cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, peraltro volti a rappresentare censure anche di natura fattuale, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13