Ordinanza — n. 40401/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del Lo Manto, sia alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40401/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO MANTO MARCO nato a TORINO il 15/05/1974 PILI ALESSANDRO nato a TORINO il 22/09/1986 avverso la sentenza del 11/07/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 18.12.2017, aveva condannato Lo Manto Marco e Pili Alessandro, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, lamentando, con un unico atto di impugnazione:
1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del Lo Manto, sia alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Invero i ricorrenti non tengono nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.
VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, dunque non scrutinabili in questa sede di legittimità, appaiono i rilievi sulla dosimetria della pena. Con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del Lo Manto, se ne deve rilevare anche la manifesta infondatezza, in quanto la corte territoriale ha correttamente individuato nella presenza di numerose condanne passate in giudicato a carico del ricorrente, e, in generale, nella negativa personalità del reo, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta illecita posta in essere o dei precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez.
IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021. Il Consigliere