Ordinanza — n. 40397/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA CARMINE nato a CROTONE il 06/04/1983 avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello dì Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Reggio Emilia, in data 5.7.2016, aveva condannato Arena Carmine alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ascrittogli al capo A) dell'imputazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40397/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente dì ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA CARMINE nato a CROTONE il 06/04/1983 avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello dì Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Reggio Emilia, in data 5.7.2016, aveva condannato Arena Carmine alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ascrittogli al capo A) dell'imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati e tali da sollecitare una inammissibile valutazione di merito sulla dosimetria della pena. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità del reato in addebito, desunta dalla particolare intensità del dolo, unitamente alla mancanza di segnali di resipiscenza da parte dell'Arena, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente dì ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021. Il Consigliere Est sore Il Pr DEPOSITA -Ci. IN CANCE1