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Ordinanza — n. 40396/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40396/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40396/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI FATHI nato il 15/02/1970 avverso la sentenza del 03/07/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia riformava parzialmente in favore del reo la sentenza con cui il tribunale di Perugia, in data 17.7.2015, aveva condannato _gelassi Fathi alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40396/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e tale da involgere valutazioni sul merito del trattamento sanzionatorio. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nell'esistenza a carico dell'imputato di numerose condanne passate in giudicato a suo carico, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783).

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate probabilità di successo del ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI FATHI nato il 15/02/1970 avverso la sentenza del 03/07/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia riformava parzialmente in favore del reo la sentenza con cui il tribunale di Perugia, in data 17.7.2015, aveva condannato _gelassi Fathi alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e tale da involgere valutazioni sul merito del trattamento sanzionatorio. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nell'esistenza a carico dell'imputato di numerose condanne passate in giudicato a suo carico, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021.