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Ordinanza — n. 40395/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and generic sentencing requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40395/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Ez Zaydouhy Dalila's cassation appeal inadmissible for failing to provide specific legal grounds for annulment. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical and based on an inadequate evaluation of evidence, but the Court ruled that appellate judges cannot re-evaluate factual findings or adopt new parameters. Furthermore, requests regarding sentencing leniency were rejected as radically generic because they lacked connection to the specific grounds of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating factual findings or adopting new parameters for fact reconstruction, and generic requests for sentencing benefits without specific legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility preclusion of factual re-evaluation generic sentencing requests manifest illogical reasoning costs of inadmissible appeal motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n.
Art. 616, c.p.p.
Art. 62, co. 2, c.p.
Va, inoltre, evidenziato, che nella parte conclusiva del ricorso il difensore dell'imputata formula richieste in punto di trattamento sanzionatorio (applicazione della pena nel minimo edittale; riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZ ZAYDOUHY DALILA nato il 02/06/1989 avverso la sentenza del 04/05/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia confermava la sentenza con cui il tribunale di Perugia, in data 10.12.2014, aveva condannato Ez Zaydouhy Dalila alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati a lei ascritti nei capi A) e B) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, caratterizzato da un'inadeguata valutazione delle risultanze processuali.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. La ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Va, inoltre, evidenziato, che nella parte conclusiva del ricorso il difensore dell'imputata formula richieste in punto di trattamento sanzionatorio (applicazione della pena nel minimo edittale; riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 2, c.p.; concessione della sospensione condizionale della pena e di ogni altro beneficio di legge), che, non risultando sorrette da alcun motivo di impugnazione, sono inammissibili per radicale genericità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.