Ordinanza — n. 40394/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTONE MARIANNA nato a ATRIPALDA il 04/11/1981 avverso la sentenza del 08/11/2018 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; v FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Avellino confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Avellino, in data 16.10.2017, aveva condannato Martone Marianna alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai delitti ex artt. 81, 612 e 582, c.p., in rubrica a lei ascritti, commessi in danno di Maffeo Catiuscia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40394/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTONE MARIANNA nato a ATRIPALDA il 04/11/1981 avverso la sentenza del 08/11/2018 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; v FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Avellino confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Avellino, in data 16.10.2017, aveva condannato Martone Marianna alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai delitti ex artt. 81, 612 e 582, c.p., in rubrica a lei ascritti, commessi in danno di Maffeo Catiuscia.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di secondo grado; al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p.; alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 612, c.p.; alla entità del risarcimento dei danni derivanti da reato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi che, in realtà, deducono vizi motivazionali, non scrutinabili in questa sede di legittimità. Ciò per due ordini di ragioni. Da un lato, trattandosi dì impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a);
b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n.
11. Dall'altro, le denunciate censure si risolvono in rilievi di natura eminentemente fattuale, non consentiti in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13,6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021. Il C