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Ordinanza — n. 40393/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40393/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40393/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITTA DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia riformava parzialmente in senso favorevole al reo limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorìo, la sentenza con cui il tribunale di Perugia, in data 6.6.2016, aveva condannato Pízziconi Massimo alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex artt. 482, 476, 491, c.p., in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto cinque cambiali con l'apparente firma di tal Tragi Palmiero, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 491, co. 2, c.p.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40393/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto nel caso in esame la previsione di cui all'art. 491, c.p., così come novellato dall'art. 1, lett. d), d.lgs. n. 7 del 2016, non era applicabile trattandosì difatti anterìorì a tale riforma normativa, sicché la condotta dell'imputato andava inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 489, c.p., che, tuttavia, prevedeva la perseguibilità solo a querela della persona offesa, nel caso in esame mancante 3.

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria condanna al pagamento pecuniario falsificazione di monete controversie patrimoniali ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITTA DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia riformava parzialmente in senso favorevole al reo limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorìo, la sentenza con cui il tribunale di Perugia, in data 6.6.2016, aveva condannato Pízziconi Massimo alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex artt. 482, 476, 491, c.p., in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto cinque cambiali con l'apparente firma di tal Tragi Palmiero, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 491, co. 2, c.p.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto nel caso in esame la previsione di cui all'art. 491, c.p., così come novellato dall'art. 1, lett. d), d.lgs. n. 7 del 2016, non era applicabile trattandosì difatti anterìorì a tale riforma normativa, sicché la condotta dell'imputato andava inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 489, c.p., che, tuttavia, prevedeva la perseguibilità solo a querela della persona offesa, nel caso in esame mancante 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, posto che, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto in definitiva un error in procedendo, la querela di cui il ricorrente lamenta la mancanza (peraltro genericamente), risulta regolarmente presentato e, come si è detto, acquisita agli attì (cfr. fol. 12). Non può non rilevarsi, peraltro, che la condotta del reo, sia prima che dopo la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 15.1.2016, n. 7, consistendo nell'uso di un atto falso (nel caso in esame cambiali trasmissibili), senza essere concorso nella falsità, era riconducibile all'ipotesi dì cui all'art. 491, co. 2, c.p., ed era perseguibile a querela di parte, essendo perseguibile d'ufficio solo l'ipotesi di falsità di testamento olografo ovvero di uso di un testamento olografo falso.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021. Il Consigliere,E tens