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Ordinanza — n. 40390/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances under Art. 133 c.p. and Art. 616 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40390/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the appellate court erred by granting generic mitigating circumstances with equivalence rather than precedence under Article 133 of the Penal Code. The court ruled that such comparative judgments fall within judicial discretion and require only a general statement of evaluation, not detailed reasoning, unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Judgments comparing aggravating and mitigating circumstances are subject to cassation review only if arbitrary or illogical, as mere enumeration of the evaluation satisfies the motivation requirement for discretionary acts.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances judicial discretion art. 133 penal code art. 616 code of criminal procedure inadmissibility of appeal arbitrary reasoning penal conviction aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
3), dunque proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica, laddove i motivi di ricorso involgono profili di merito, non scrutinabili in questa sede di legittimità.
Art. 616 c.p.p.
art. 133 c.p
3), dunque proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica, laddove i motivi di ricorso involgono profili di merito, non scrutinabili in questa sede di legittimità.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951
Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951).
Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265
Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668
248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGRIPPINO ROBERTO nato a GIARRE il 15/06/1980 avverso la sentenza del 10/07/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia confermava la sentenza con cui il tribunale di Perugia, in data 13.10.2016, aveva condannato Agrippino Roberto alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al reato di furto aggravato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, invece che di equivalenza, sulla ritenuta circostanze aggravante.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, come sottolineato da un condivisibile arresto del Supremo Collegio, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione complessiva della personalità del reo, desunta anche dall'esistenza a suo carico di "numerosissimi precedenti penali, anche specifici" (cfr. p. 3), dunque proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica, laddove i motivi di ricorso involgono profili di merito, non scrutinabili in questa sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così