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Ordinanza — n. 40387/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40387/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40387/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATURRO GASPARE nato a MARSALA il 12/08/1968 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Marsala, in data 17.3.2017, aveva condannato Scaturro Gaspare alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40387/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento da parte del giudice di secondo grado della esimente di cui all'art. 54, c.p.

Parole chiave

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motivi di rigore sanzioni penali motivi di cassazione ristrettezza finanziaria motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATURRO GASPARE nato a MARSALA il 12/08/1968 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Marsala, in data 17.3.2017, aveva condannato Scaturro Gaspare alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento da parte del giudice di secondo grado della esimente di cui all'art. 54, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021. Il Consiglier,, stensore Il P