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Ordinanza — n. 40377/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40377/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40377/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alex Castagneris impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40377/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
Alex Castagneris impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNERIS ALEX nato a VENARIA REALE il 15/08/1987 avverso la sentenza del 23/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOavviso alle parti;- udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alex Castagneris impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consiglie rela re Il Presidente Maria Sab Anna C