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Ordinanza — n. 40376/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40376/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40376/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il GUP del Tribunale di Foggia, con la sentenza in epigrafe, applicava agli imputati, Alessio Pinnelli e Roberto ígintIli, la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. La difesa, con un unico atto, denuncia il vizio della motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40376/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. La difesa, con un unico atto, denuncia il vizio della motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati.

Parole chiave

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alleggerimento della pena riscossione di pene pecuniarie pene e misure commisurazione della pena per traffico di stupefacenti remissione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 129 cod. proc. pen
per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, sicché il ricorso introduce surrettiziamente la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PINNELLI ROBERTO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 05/10/1992 PINNELLI ALESSIO nato a CERIGNOLA il 14/01/1995 avverso la sentenza del 13/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA( dato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il GUP del Tribunale di Foggia, con la sentenza in epigrafe, applicava agli imputati, Alessio Pinnelli e Roberto ígintIli, la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. La difesa, con un unico atto, denuncia il vizio della motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. 3.1. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, sicché il ricorso introduce surrettiziamente la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.

D'altra parte, tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, non sussistono elementi per l'invocata pronuncia di proscioglimento. 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consigliere