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Ordinanza — n. 40374/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40374/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40374/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giangregorio Vincenzo, Giangregorio Angelica Pia e Curcelli Antonio impugnano la sentenza in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, è stata loro applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 309/90. 2.1 ricorrenti deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica, non avendo il giudice riconosciuto la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40374/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 309/90. 2.1 ricorrenti deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica, non avendo il giudice riconosciuto la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti incapacità di discernimento dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup cognizione del ricorso per cassazione guida in stato di ebbrezza qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIANGREGORIO VINCENZO nato a LUCERA il 10/08/2000 GIANGREGORIO ANGELICA PIA nato a FOGGIA il 18/08/1999 CURCELLI ANTONIO nato a FOGGIA il 12/09/2000 avverso la sentenza del 01/07/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAd6t-o- avviso alle p—a-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giangregorio Vincenzo, Giangregorio Angelica Pia e Curcelli Antonio impugnano la sentenza in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, è stata loro applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 309/90. 2.1 ricorrenti deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica, non avendo il giudice riconosciuto la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Non risulta, nel caso di specie, con carattere di manifesta evidenza e con indiscussa immediatezza, che la sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, in relazione alla detenzione della indicata sostanza stupefacente, sia palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), parametri che, elaborati prima della riforma operata con la legge n. 103 del 2017, consentivano il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e che conservano efficacia anche nel vigente quadro normativo onde attribuire rilevanza alla erronea qualificazione giuridica del fatto, quale vizio denunciabile in Cassazione (cfr.

Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consigliere r latore Il