Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant lacked standing to file the petition personally. The appellant challenged a sentence applying a negotiated penalty for drug trafficking but failed to cite any grounds for the appeal. The court ruled that under the amended Code of Criminal Procedure, such appeals must be filed by a qualified representative, not the individual personally, rendering the petition void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 613, comma 1; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party against a judgment rendered under new procedural rules is inadmissible due to lack of standing, requiring the petition to be submitted by a qualified legal representative.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODIGIE KENNEDY nato il 21/12/1995 avverso la sentenza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di TORINOavviso all it 3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Odigie Kennedy ricorre personalmente avverso la sentenza - senza dedurre alcun motivo - indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consiglier estensore Il Pr