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Ordinanza — n. 40367/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40367/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40367/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letti i ricorsi, aventi identico contenuto, proposti nell'interesse di Esposito Andrea e Libardo Damiano avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna di entrambi per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione al vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove a carico degli imputati. 3.Rilevato che i ricorsi sono inammissibili. 4.1 motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40367/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 74 d.P.R. 309/90. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione al vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove a carico degli imputati. 3.Rilevato che i ricorsi sono inammissibili. 4.1 motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Parole chiave

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pena statutaria ammende per infrazione procedurale partecipazione al reato difesa contro le pratiche commerciali illecite procedimento antisovvenzioni condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. 309/90
Letti i ricorsi, aventi identico contenuto, proposti nell'interesse di Esposito Andrea e Libardo Damiano avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna di entrambi per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO ANDREA nato a BRINDISI il 27/04/1964 LIBARDO DAMIANO nato a BRINDISI il 10/05/1947 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letti i ricorsi, aventi identico contenuto, proposti nell'interesse di Esposito Andrea e Libardo Damiano avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna di entrambi per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione al vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove a carico degli imputati. 3.Rilevato che i ricorsi sono inammissibili. 4.1 motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consigliere e ensore Il Presid Mar