Ordinanza — n. 40366/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso proposto nell'interesse di Negrone Yarno avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per i1 reato di cui all'art. 337 cod. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40366/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRONE YARNO nato a ALESSANDRIA il 29/09/1981 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Negrone Yarno avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per i1 reato di cui all'art. 337 cod. pen.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 l